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Roberto Carusi
Broker Titolare

Con questo primo articolo sul tema “consigli utili” è mia intenzione dare, di volta in volta, alcuni “consigli pratici” ai lettori che ignari si sono ritrovati o potrebbero ritrovarsi coinvolti in sgradevoli situazioni riguardanti la loro casa.

Come evitare ipoteca e vendita forzata della casa da parte di Equitalia”

Nello svolgere la mia attività di consulente immobiliare, sempre più spesso mi trovo a dover gestire, complice anche l’evidente stato di difficoltà di tante famiglie italiane e di tanti imprenditori italiani, situazioni che spesso sono sconosciute a molti cittadini.

Ecco allora alcuni “suggerimenti pratici” per evitare che il proprio debito, possa portare conseguenze particolarmente gravi con Equitalia, come il pignoramento immobiliare e, prima ancora, l’ipoteca.

Al fine di dare corrette indicazioni e suggerimenti è innanzitutto importante sapere cosa prevede la legge, cosi come è bene e doveroso fare alcune precisazioni.

In presenza di un debito superiore a 20mila euro scatta l’ipoteca sull’immobile, mentre sopra i 120mila euro si passa alla vendita forzata dello stesso, salvo la richiesta di rateizzazione o di un’istanza di sgravio presentata direttamente dal contribuente.

 

Equitalia quindi può iscrivere ipoteca solo in presenza di un debito superiore a 20mila euro e l’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa; tuttavia, se si tratta anche dell’unica casa, ad uso abitativo, dove il contribuente risiede, nonostante l’iscrizione dell’ipoteca essa non può essere messa in vendita, cioè non può essere sottoposta a pignoramento immobiliare e ad asta pubblica, salvo che a iniziare l’esecuzione forzata sia un altro creditore come ad esempio la banca.

Conseguenza sarà che ai fini pratici, in tali casi, la funzione dell’ipoteca a favore di Equitalia, è più una forma di coercizione, ma non un atto che anticipa l’esproprio.

 

Infatti, per mettere in vendita l’immobile, attraverso il cosiddetto pignoramento immobiliare, è necessario che, una volta iscritta l’ipoteca, e sempre che non si ricada nella anzidetta ipotesi della prima casa, ad uso abitativo, il debito sia superiore a 120mila euro.

Quindi se il debito è superiore a 20mila e inferiore a 120mila euro, resta ferma solo l’ipoteca; mentre in presenza di un debito superiore a 120mila euro si passa alla vendita forzata dell’immobile.

 

Vediamo ora come il contribuente può evitare l’ipoteca e l’esecuzione anche se il debito è dovuto.

 

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia lasciato decorrere i termini di impugnazione delle cartelle, 60 giorni dalla notifica, oppure gli importi siano effettivamente dovuti, sicché non v’è ragione di presentare un’opposizione, il primo modo per evitare l’ipoteca o l’esecuzione forzata è quello di eseguire un pagamento parziale e fare così scendere sotto la “soglia limite”, anche se di poco, l’ammontare complessivo del debito. 

Facciamo un esempio: se il debito ammonta a 30mila euro, il contribuente può pagare 10mila euro per portare il debito sotto la soglia delle 20mila euro e impedire l’ipoteca.

Questo è possibile perché Equitalia non può rifiutare un pagamento parziale del debito.

 

Se invece il contribuente non ha i soldi sufficienti per pagare, tutto in una volta, l’importo necessario a far scendere il debito sotto la soglia “limite” dell’ipoteca o dell’esecuzione forzata, può certamente chiedere, per la stessa cifra, una rateazione di singole cartelle. Questa la novità.

È infatti possibile, solo da poco, ottenere da Equitalia una dilazione inserendo nel piano una o più specifiche cartelle, lasciando fuori le altre.

In pratica, a differenza di quanto accadeva in passato, oggi è possibile accedere a una rateazione anche per una singola cartella di pagamento e non necessariamente su tutto il debito.

Finora invece la rateazione veniva concessa da Equitalia a condizione, tra l’altro, che il contribuente richiedente si impegnasse a dilazionare l’intero importo dei debiti. Pertanto, la richiesta di dilazione comportava in capo al contribuente l’accettazione del piano di ammortamento comprendente tutte le cartelle.

 

Ad oggi invece con la nuova regolamentazione, il contribuente potrà ridurre la propria esposizione debitoria con Equitalia, portandola al di sotto della soglia limite per l’ipoteca o l’esecuzione. 

Ancora qualche esempio: se il debito ammonta a 150mila euro, il contribuente può chiedere di rateizzare solo 30 mila euro, in tal modo evitando il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta.

 

Grazie alle nuove norme infatti, se l’ipoteca non è stata ancora iscritta, in presenza di una istanza di rateazione, è previsto il divieto di iscrizione della stessa. A tal fine è necessario che il contribuente, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di ipoteca, presenti a Equitalia un’istanza di rateazione delle somme dovute al fine di evitare la misura cautelare.

 

Se invece l’ipoteca è stata già iscritta, la concessione della dilazione comporta la cancellazione dell’ipoteca medesima.

 

Altro caso, quando il debito non è dovuto; il contribuente può evitare l’ipoteca e l’esecuzione immobiliare con procedure ben precise.

Ahimè vengono, in ultimo, le ipotesi in cui il contribuente si accorga che una o più cartelle, contenute nell’estratto di ruolo, siano palesemente viziate e non dovute. Si pensi al caso di una cartella mai notificata, oppure già pagata, o ancora prescritta per decorrenza dei termini massimi, o ancora al caso di una cartella annullata o sospesa dal giudice o da un’autorità amministrativa. In questi casi, il contribuente può presentare una richiesta di sospensione e annullamento direttamente agli sportelli di Equitalia, senza bisogno di un legale, seguendo la procedura cosiddetta “cartelle pazze”, in alternativa potrebbe presentare un’istanza in autotutela all’ente titolare del tributo.