Il Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) si è pronunciato più dettagliatamente sul materiale pubblicitario: su volantini e opuscoli, negli spot radiofonici e televisivi o nelle inserzioni online le informazioni devono essere graficamente leggibili, semplici nella sintassi e nel lessico, che deve essere accessibile a tutti. La costruzione del messaggio deve, inoltre, essere adeguata allo strumento scelto e bisognerà fornire esempi di piani di credito realistici e concisi. Se poi si citano tassi di interesse oppure cifre sui costi del mutuo, si deve esplicitare che si tratta di informazioni pubblicitarie.
Nella fase precontrattuale il consumatore ha il diritto di avere un accesso immediato e semplice a tutta la documentazione esplicativa del contratto e gli istituti devono essere a disposizione per rispondere a dubbi, richieste di chiarimenti e approfondimento. Se si è pattuito un mutuo a valuta estera e, al momento della stipula, il tasso di cambio oscilla su percentuali – in positivo o in negativo – maggiori del 20%, allora il consumatore avrà diritto di chiedere (alle condizioni stabilite dal suo contratto) una conversione della valuta.
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