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I bonus ristrutturazioni 2020 previsti già dall’ultima legge di bilancio alla fine dello scorso anno si sono arricchiti di novità con il cosiddetto superbonus al 110% inserito nel Decreto Rilancio (pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 19 maggio 2020). L’allettante superbonus è valido solo in alcuni casi. Facciamo quindi dei distinguo.

Superbonus ristrutturazioni 110%, per quali lavori?

Tale agevolazione fiscale, entrata già in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio, è valida per lavori effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, salvo proroghe. Ciò però non significa attendere la piena estate per effettuare lavori ed ottenere bonus fiscali. Non vale infatti per tutte le ristrutturazioni, ma solo per talune indicate nell’art. 119 del DL Rilancio: ovvero quelle per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Nello specifico il Decreto indica quanto segue:

“a )Interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita’
immobiliari che compongono l’edificio.

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e’
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che
compongono l’edificio ed e’ riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla
presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 ed e’ riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito”.

Questa detrazione una volta richiesta viene riconosciuta in cinque rate annuali di pari importo. La grande novità del Decreto Rilancio sta nella possibilità di cedere tale agevolazione direttamente all’impresa in cambio di uno sconto diretto in fattura (che a questo punto sarebbe pari a zero). A loro volta le imprese potranno usufruire del credito di imposta o cederlo a banche in cambio di liquidità. Questa agevolazione è estesa anche agli altri bonus ristrutturazioni.

Superbonus, i requisiti

Tale detrazione fiscale è concessa in caso di lavori su parti condominiali (anche seconda casa) e per i singoli proprietari di appartamenti purché prima casa. Occorre inoltre garantire all’immobile un miglioramento energetico di 2 classi, da certificare con APE, altrimenti rimane la normale detrazione per l’ecobonus.

Gli altri bonus ristrutturazioni

Per tutti gli altri tipi di ristrutturazioni permangono i bonus già noti:
– bonus ristrutturazione, ed eventuale bonus mobili al 50%;
– ecobonus attuale dal 50 al 65% a seconda dell’efficientamento energetico ottenuto;
– sismabonus dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio ottenuto;
– bonus facciata al 90%.