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Cos’è una locazione ad uso foresteria? Cosa si intende con questo termine e quali vantaggi ci sono nell’affittare un immobile con questo tipo di contratto? Chi sono le parti che possono stipularlo? Vediamo nel dettaglio.

 

Locazione ad uso foresteria, significato

Il termine “deriva dal latino “foris”, che significa “fuori”, cioè proveniente da un altro territorio; da qui la parola forestiero, straniero. La foresteria, è dunque il luogo dove alloggiano persone di passaggio, ovvero dove dimorano per un certo tipo di tempo. In ambito immobiliare, il contratto ad uso foresteria indica un tipo di affitto temporaneo, stipulato tra un locatore ed un locatario, in genere una società/ azienda, al fine di mettere a disposizione un’abitazione a soci e dipendenti per il compimento di un progetto lavorativo (ad esempio un’impresa edile che assume la ristrutturazione di un edificio lontano dalla sua sede e che necessita di dare un ricovero ai suoi operai per la durata dell’impiego).

Locazione ad uso foresteria, le regole contrattuali

Questo tipo di contratto non è regolato dalla legge n. 431/1998 che si occupa di affitti, per cui le norme che lo determinano sono quelle del Codice Civile (artt. 1571 e ss) e le condizioni possono essere concordate in modo libero tra le parti. Non esiste dunque una limitazione nella durata contrattuale minima e quella massima è pari a 30 anni. Il canone mensile è mediamente più alto dei livelli di mercato, ma la società che affitta l’immobile può detrarre fiscalmente tutte le spese. Nel contratto andrà comunque spercificato l’uso foresteria. E’ nullo, quando ad usufruirne è il firmatario locatario e non un suo ospite/ dipendente. Si paga una tassa di registro e di bollo. Ciò significa che il perfezionamento contrattuale si ottiene solo in caso di dissociazione tra chi stipula il contratto ed il soggetto formalmente fruitore dell’abitazione. Il locatario in un contratto ad uso foresteria deve essere esclusivamente una società di capitali (un imprenditore individuale non può accedervi) e ne è totalmente respensobile, sia in materia di pagamento del canone che di eventuali danni alla struttura, eventualmente arrecati dai suoi dipendenti.
Alcune sentenze (CTP Milano, Sezione 25 Sentenza 17 aprile 2015, n. 3529; CTP Reggio Emilia, Sezione 3 Sentenza 4 novembre 2014, n. 40) hanno stabilito la possibilità per il proprietario dell’immobile di applicare la cedolare secca, cosa inizialmente non prevista.

Locazione ad uso foresteria, a chi rivolgersi

In caso di bisogno di un appartamento ad uso foresteria, o se si vuole affittare in tal modo una personale proprietà, la cosa più semplice è quella di rivolgersi ad un’agenzia immobiliare sul territorio, in grado di facilitare l’incontro tra le parti e consigliare eventualmente nella stipula del contratto.