Prima di acquistare una casa è utile stipulare un contratto preliminare di compravendita, noto anche come compromesso. Ecco a cosa serve e come deve essere fatto.
Compromesso acquisto casa, cos’è e funzioni
Il compromesso è un atto preliminare di compravendita di un immobile ovvero un contratto che si stipula tra due parti (venditore ed acquirente) al fine di concordare una successiva stipula definitiva con un rogito. Dunque non prevede il passaggio di proprietà diretto, ma rappresenta un documento che obbliga i contraenti a rispettare l’impegno di compravendita a differenza della semplice proposta d’acquisto.
Compromesso acquisto casa come si fa?
Deve essere redatto per iscritto e firmato da ambedue i contraenti. Cosa deve contenere?
- Indirizzo dell’immobile con identificazione particelle catastali
- Prezzo
- Descrizione dettagliata dell’immobile nello stato di fatto
- Attestazione di conformità degli atti e delle planimetrie
Tutto ciò prevede delle verifiche. In primis occorre controllare che il venditore sia il reale proprietario e che l’immobile sia esente da vizi o vincoli urbanistici. Utile richiedere anche i pagamenti del condomio e l’attestato di certificazione energetica, cose che comunque sono necessarie anche per il rogito. In questa sede l’acquirente deve dichiarare la necessità di usufruire di agevolazioni per la prima casa e se ha usufruito della mediazione di un’agenzia immobiliare. Altresì vanno esplicate le forme di pagamento che di solito prevedono una caparra che va indicata con copia di pagamento e ricevuta. Infine questo documento ha una scadenza, va cioè indicato il tempo entro il quale si dovrà procedere con il rogito.
Legalmente è una scrittura privata per cui non è obbligatoria la presenza del notaio per la firma anche se è auspicabile.
Compromesso acquisto casa, obblighi
Questo contratto preliminare di compravendita obbliga le parti a rispettare quanto convenuto, secondo i principi del codice penale che andrebbero indicati in calce, così come le clausole in caso di inadempienza eventuale. In tal modo sia il compratore che l’acquirente sono tutelati per legge dall’eventuale ripensamento dell’altra parte. Un altro obbligo è la sua registrazione -che va effettuata per via telematica- presso l’Agenzia dele Entrate entro 20 giorni se si tatta di una scrittura privata ed entro 30 se ci si è rivolti ad un notatio (in tal caso verrà effettuata da tale professionista). In caso di omissione il contratto è comunque valido, ma si può incappare in verifiche fiscali. Inoltre, in caso di vendita a più acquirenti (cosa illegale, ma purtroppo possibile), il compratore tutelato è quello che ha registrato per prrimo il contratto.