Classe energetica edifici? Dal 1° Gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove normative, regole e valori di riferimento per determinate categorie di immobili sia pubblici che privati. Ecco cosa occorre sapere al riguardo.
Classe energetica edifici 2021, cosa cambia?
Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore una particolare normativa (D.Lgs 48/2020) che riguarda la costruzione di nuovi edifici: dovranno essere tutti ad elevate prestazioni energetiche. In particolare, queste tipologie di strutture sono definite nZEB (ovvero nearly Zero Energy Building): per il loro funzionamento devono richiedere un impegno energetico quasi pari allo zero (e minore conseguente impatto ambientale negativo). Ciò significa che la fase della loro progettazione, inserita nel concetto della bioedilizia, è determinante così come quella dell’uso di determinati materiali. Il fabbisogno di energia di questi edifici sarà quindi tratto per lo più da fonti rinnovabili (come ad esempio i pannelli fotovoltaici, le pompe di calore, i sistemi ibridi ed il solare termico,). Nel caso di edifici pubblici (come scuole ed uffici) tale obbligo è entrato in vigore già il 1° Gennaio 2019, mentre è novità del 2021 quello per le strutture private. Il tutto risponde alla direttiva Europea 844 (EPBD III), in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Per ciò che riguarda gli attestati di prestazione energetica (APE) questi edifici rappresentano la classe più alta ovvero A4. Ciò che cambia in realtà sono i requisiti minimi per accedere a tale classe, che si fanno più stringenti rispetto al passato ( D.M. Requisiti Minimi 2015).
Classe energetica edifici esistenti
E per gli edifici già esistenti? Da tempo è stata attivata una politica di riqualificazione edilizia volta all’efficientamento energetico, anche per costruzioni già esistenti. Ne sono esempio diversi bonus che anche il nostro governo ha emanato nel tempo, come l’ultimo, il Superbonus al 110%. Questo prevede una ristrutturazione che arrivi a fare uno scatto migliorativo di almeno due classi energetiche tramite determinati lavori, detti “trainanti”, come il cappotto termico ed i pannelli solari o fotovoltaici. La richiesta di tale beneficio fiscale va fatta seguendo determinati iter burocratici che richiedono una certificazione APE prima e dopo l’intervento. In caso di edifici soggetti ad una ristrutturazione importante di primo livello (ovvero demolizione e ricostruzione) vale invece la nuova normativa che prevede una nuova struttura nZEB.
Cos’è l’APE
L’APE è una Attestazione di Prestazione Energetica che deve essere redatta da un tecnico qualificato e certificato previo sopralluogo sul posto. E’ di fatto una valutazione sulla qualità energetica degli immobili suddivisa in determinate classi di appartenenza. Ha validità di 10 anni, salvo ristrutturazioni che apportino modifiche, ed è obbligatoria nei seguenti casi:
- Edifici nuovi o sottoposti a demolizione e ricostruzione
- Edifici esistenti in caso di compravendita e contratto di locazione
- In caso di lavori di ristrutturazione importante
E’ altresì richiesto per l’accesso alle detrazioni fiscali (ecobonus e SuperBonus 110%)