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Ecobonus per appartamenti in condominio: c’è un gran fervore intorno a questa tematica, per l’interesse che suscita ogni agevolazione fiscale, ma anche e soprattutto per l’ipotesi di usufruire di quella al 110% e con cessione del credito, ovvero senza spendere soldi o comunque grandi cifre. Finora i dubbi sono stati molti, anche tra gli addetti ai lavori, ma i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno dissipato i più comuni.

Ecobonus appartamenti in condominio

Ecobonus appartamenti, quanti tipi?

Con il termine ecobonus si intende un’agevolazione fiscale conseguente a dei lavori di ristrutturazione edilizia che permettono un miglioramento energetico del proprio immobile. Sostanziali le differenze tra il tradizionale ecobonus ed il cosiddetto superbonus al 110% che possiamo così riassumere:

Ecobonus 2021: ricalca le agevolazioni degli anni precedenti e prevede detrazioni fiscali che vanno dal 50 al 65% a seconda dell’intervento di miglioramento energetico (cambio degli infissi, schermature solari come le tende da esterno, coibentazione, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione, eccetera). Le agevolazioni comprendono sia l’acquisto dei materiali che la messa in posa delle varie migliorie: ad esempio il costo di una caldaia a condensazione ed il suo montaggio. Per i medesimi interventi sulle parti comuni condominiali l’ecobonus slitta al 70-75%. Sempre e comunque le detrazioni saranno distribuite per una pari quota nell’arco di 10 anni.

Superbonus 110%: deve garantire un efficientamento energetico di almeno 2 classi, obbliga a dei lavori definiti “trainanti” come il cappotto termico e la sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento nei condomini (o unità unifamiliari); il rimborso si può avere in 4 anni (anziché 10), ma soprattutto offre la possibilità di cedere questo credito fiscale (il 110%) ad altri soggetti, compresa la ditta che ha eseguito o lavori. Rientrano nelle agevolazioni anche altri lavori definiti trainati, ovvero conseguenti ed aggiuntivi ai trainati. Anche i singoli appartamenti possono ottenere questo superbonus, ma solo a determinate condizioni ed entro una soglia di spesa.

Superbonus appartamenti, tutti i dubbi e le risposte

  • Per cambiare gli infissi in un appartamento, è possibile richiedere i superbonus? Sì, se il condominio ha provveduto ad almeno uno degli interventi trainanti, ovvero la coibentazione dell’involucro di tutto l’edificio e/o l’impianto di riscaldamento centralizzato. Allo stesso modo si possono mettere pannelli solari o fotovoltaici ed eseguire tanti altri lavori, tra quelli ammessi. Se però mancano i lavori trainanti per l’efficientamento energetico dell’appartamento sarà possibile solo chiedere l’ecobonus.
  • E se il proprietario di un appartamento è una società? In tal caso la super detrazione riguarderà solo le parti comuni condominiali, in quanto, secondo normativa, tale agevolazione è concessa solo alle persone fisiche, ai condomini, agli IACP, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi. Dunque l’appartamento che è di proprietà di una società o di un professionista che anziché risiedervi, vi svolge la sua attività, non rientrerà nel superbonus.
  • Se l’appartamento non rispetta la normativa urbanistica? Questo non preclude al condominio di effettuare i lavori sulle parti comuni, ma il proprietario non potrà usufruire della detrazione.
  • Se il proprietario è incapiente e dunque non può usufruire della detrazione fiscale? La cessione del credito in tal caso può essere la soluzione ottimale.

E’ utile dunque che la ditta a cui ci si affida per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico faccia un approfondito lavoro iniziale (studio di fattibilità), per garantire l’effettiva regolarità urbanistica dell’edificio oltre che dei singoli immobili e capire quali interventi si possono o devono fare al fine di ottenere il superbonus.