Anche le tende da sole possono rientrare nell’agevolazione fiscale dell’ecobonus 110%? In quali casi e per quali tipologie? Chi può usufruirne e come? Ecco un piccolo vademecum per districarsi nella normativa.
Tende da sole ed ecobonus 110%
Anche le tende da sole possono rientrare nel superbonus al 110% laddove esistano i presupposti generali per tale agevolazione. Ma quali gli obblighi ed i requisiti per poter accedere a questo beneficio fiscale?
- L’intervento deve essere realizzato insieme ai lavori trainanti del suddetto ecobonus (isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali ed oblique sull’involucro dell’edificio e/o sostituzione della vecchia caldaia con impianto centralizzato nuovo a condensazione).
- La generale ristrutturazione edile deve permettere il passaggio di almeno 2 classi energetiche migliori.
- Gli edifici e gli appartamenti su cui vengono effettuati i lavori devono essere in regola con l’urbanistica (per i condomini, l’importante è che non vi siano abusi sulle parti comuni).
- La detrazione spetta solo alle persone fisiche, ai condomini, agli IACP, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni e società sportive dilettantistiche (esclusivamente per la parte degli spogliatoi). E’ prevista anche per le seconde case.
E’ necessario affidarsi a tecnici e professionisti per svolgere tutta la pratica burocratica (studio di fattibilità, progetto, certificazione ape, controllo regolarità urbanistica, asseverazioni, eccetera). Una volta stabilita la possibilità di eseguire correttamente i lavori di efficientamento energetico per cui il superbonus è stato pensato e rientrando nei massimali di spesa si può decidere anche di svolgere insieme altri lavori a complemento definiti come “trainati”. Un esempio ne sono la sostituzione degli infissi obsoleti con nuovi termici, l’installazione di pannelli fotovoltaici, ma anche le tende da sole.
Tende da sole ed ecobonus 110: i requisiti
Non tutte le tende da sole però vanno bene: devono rispondere di determinati requisiti stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:
- devono essere dotate di marchio CE per la qualità del materiale, l’efficienza energetica e la sicurezza
- devono essere removibili
- vanno posizionate solo a protezione di vetrate e finestre (al fine di proteggere l’interno dell’appartamento dai raggi caldi del sole)
- possono essere integrate al serramento/ finestre o appoggiate alla facciata dell’edificio.
Esempi ne sono le veneziane, le tende a rullo, quelle verticali, ecc).
Tende da sole ed ecobonus 110: quali spese sono ammesse in detrazione?
Come per tutte le altre spese relative a questa agevolazione fiscale rientrano nei costi ammessi in detrazione i materiali (ovvero le tende), il montaggio (o installazione), eventuali spese murarie o di altro tipo necessari all’installazione, nonché il compenso di tecnici e professionisti che hanno partecipato alla progettazione del lavoro ed alla sua realizzazione.