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Anche per il 2021 è previsto il bonus giardini per chi decide di sistemare a verde aree scoperte, siano essi giardini o terrazzi. Ecco di cosa si tratta, per quali lavori è concesso ed in quali casi.bonus giardini 2021

Bonus giardini 2021

Si tratta di un’agevolazione fiscale ai fini Irpef pari al 36% delle spese sostenute per sistemare le proprie aree scoperte siano esse giardini o terrazze. Per tale motivo è più corretta la definizione di Bonus verde. Questo beneficio è stato introdotto per la prima volta con la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata negli anni successivi finanche al 2021). Le spese vanno inserite nella dichiarazione dei redditi ed il loro rimborso tramite detrazione Irpef sarà suddiviso in quote di pari entità per 10 anni. Il massimale di spesa è di 5000 euro per ogni unità immobiliare privata e ad uso abitativo. Il bonus giardini  è cumulabile anche con altre agevolazioni come quelle per la ristrutturazione edilizia o l’ecobonus.

Bonus giardini 2021, per quali lavori?

Come specifica l’Agenzia delle Entrate il bonus giardini (o bonus verde) è concesso solo per determinate categorie di lavori, come i seguenti:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Rientrano nell’agevolazione anche le eventuali spese di progettazione e manutenzione se connesse a questi interventi che come si evince sono di natura straordinaria. Ovvero non riguardano la semplice falciatura del prato, ma questa può rientrarvi se correlata alla messa in opera di un impianto di irrigazione. Va inoltre sottolineato che il bonus si può ottenere per  la sistemazione di aree verdi già esistenti o da realizzare ex novo, ma sempre in aree private di edifici finiti, e quindi non per unità immobiliari in costruzione.

Bonus giardini 2021, a chi spetta?

Questo beneficio fiscale spetta solo a determinati contribuenti e per immobili ad uso privato (non è cioè valido in caso di aree verdi afferenti a locali o zone commerciali o studi professionali) ed in particolare ai seguenti:

  • Il proprietario dell’immobile
  • Chi ne detiene la nuda proprietà
  • Chi ha l’usufrutto
  • L’affittuario
  • Il comodatario
  • Ente pubblico o privato che corrisponde l’Ires
  • Case popolari.

E’ fondamentale che i pagamenti siano effettuati dallo stesso contribuente che richiederà la detrazione.

Il tutto vale anche per le parti comuni degli edifici condominiali. In tal caso il limite massimo di spesa è sempre di 5000 euro, ma moltiplicato per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione spetterà in base alle quote condominiali.